lunedì 30 marzo 2009
Libertà di stampa violata
Pino Maniaci conduttore del Tg di Telejato, tv di Partinico (Pa), è stato rinviato a giudizio per "esercizio abusivo della professione di giornalista". La citazione diretta è stata disposta dal pubblico ministero di Palermo Paoletta Caltabellotta.
Pino Maniaci è un giornalista, nel senso nobile del termine, che da anni combatte sul territorio siciliano la mafia, denunciando i soprusi che lui e la sua terra da anni sono costretti a subire.
Qualcuno pensa, non è la prima volta che gli accade, che per diffondere la verità, per denunciare, per cercare di sensibilizzare le coscienze sia necessario avere il patentino da giornalista, altrimenti si corre il rischio di abusare di una professione che non ti apprtiene.
Premesso che lo stesso Pino Maniaci non avrebbe alcun problema ad avere il patentino, e premesso che in passato era stato assolto dallo stesso tipo di accusa, mi chiedo come sia possibile che mafiosi sottoposti al 41 bis, il famoso carcere duro, possano pubblicare liberamente lettere su quotidiani, nonostante oltre a non avere patentini non posseggono neanche la licenza ma quella media?
Come già detto in passato Pino Maniaci era gia stato dichiarato non colpevole, e presumo e spero che anche questa volta il tutto si risolverà, ma la vicenda rimane comunque scovolgente, sopratutto se penso che Vespa Fede o in ultimo la Ventura si ergono al ruolo di giornalisti.
Se raccontare la realtà, senza filtri, denunciare tutto quello che si vede e non scendere mai a compromessi è il ruolo del giornalista allora Pino Maniaci non ha commesso nessun reato, ma se invece essere servili, vendersi al primo padrone, dare una visione distorta della realtà e raccontare di vicende inutili e sopratutto lontane dalla quotidianetà della stragrande maggioranza dei cittadini è lo scopo del giornalista allora Pino è colpevole e va condannato.
Per fortuna l'articolo 21 della Costituzione avvalora, giustifica e sopratutto legittima il lavoro, sempre nel senso nobile del termine, di Pino Maniaci.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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